Testo coordinato del decreto-legge
347/01
Articolo 7 - Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione
(vedi comunicato
MS del 14.02.02 - ndr)
(Legge n° 405, 16 novembre 2001)
1. A decorrere dal 1° dicembre 2001 i medicinali non coperti
da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio,
numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati
al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza
del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile
nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite
direttive definite dalla regione.
(modificato dall'articolo
9, comma 5, del Decreto-legge 138/02 - e dall'articolo
48, comma 31, della legge 326/03 - ndr)
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della presentazione, da parte dell'assistito, della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.
3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.