(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)
1. Il Fondo è alimentato da:
2. Qualora le risultanze del bilancio lo richiedano e comunque allo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo, può modificare l'entità del premio assicurativo di cui al punto a) del comma 1, in relazione all'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, ovvero i limiti reddituali previsti all'articolo 7, comma 1.