(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)
1. Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma dell'articolo 10, comma 1, sia colpito da un nuovo infortunio domestico e la inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, si procede alla costituzione di una nuova rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'articolo 78 del testo unico ed in base alla retribuzione convenzionale di cui all'articolo 10, comma 3, vigente al momento del nuovo infortunio. Se tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale è stata liquidata la precedente rendita, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione.