(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)
1. Per l'ottenimento delle prestazioni di cui all'articolo 10, l'assicurato deve presentare specifica richiesta redatta su modulo predisposto dall'Istituto dichiarando:
Gli elementi giustificativi della domanda di cui ai punti c) e d) devono essere attestati da certificazione medica e relativa documentazione.
2. La richiesta della rendita e tutte le altre comunicazioni debbono essere presentate o inviate a una qualsiasi sede INAIL.
3. L'INAIL, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comunica all'assicurato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione. Qualora l'INAIL accerti di non essere obbligato a corrispondere la prestazione, deve darne comunicazione all'assicurato entro lo stesso termine di centoventi giorni, specificando i motivi del provvedimento adottato.
4. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, l'istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.