DMLPS 15.9.00 - articolo 10: Prestazioni

Articolo 10 - Prestazioni

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)

1. Quando sia accertato che dall’infortunio sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura pari o superiore al 33 per cento, è corrisposta una rendita vitalizia rapportata al grado della inabilità stessa sulla base della retribuzione di cui al successivo comma 3 e delle aliquote di cui alla tabella allegato n.7 al testo unico, nel testo allegato al presente regolamento.

2. L'inabilità permanente è valutata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 78 e alla tabella allegato n.1 del testo unico, nel testo allegato al presente regolamento, ed è accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico stesso. Nella valutazione non si tiene conto di inabilità preesistenti se coesistenti. In caso di inabilità preesistenti concorrenti, derivanti da fatti lavorativi o extra lavorativi, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata dall'infortunio deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.

3. Per la liquidazione della rendita è assunta quale retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del testo unico.

4. La rendita è corrisposta a decorrere dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.

5. La rendita è esente da oneri fiscali ed è pagata a rate mensili. In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso. Si applicano gli articoli 108, 109, 110 e 114 del testo unico.


articolo precedente // articolo successivo