(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)
1. Qualora la rendita di cui all'articolo 10 risulti non dovuta a causa di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti, incidenti sul diritto, che non siano già conosciuti dall'Istituto assicuratore, si procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte.