(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)
1. Il premio di cui all'articolo 3 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
2. Ai fini di cui al comma 1, concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare, i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo.
3. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base di appositi elenchi trasmessi dall'INAIL, il cui contenuto è sottoscritto dal Presidente dell'Istituto medesimo e convalidato dall'organo di controllo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce le corrispondenti somme all'Istituto.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante presentazione all'INAIL di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi di cui all'articolo 1. Detta domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali di cui ai precedenti commi 1 e 2, con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo. Della dichiarazione resa l'interessato è personalmente responsabile sia penalmente sia amministrativamente ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403.
5. Per il primo anno di applicazione della norma, l'iscrizione deve avvenire entro i trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge n.493/1999.
6. I soggetti che maturano i requisiti assicurativi per la prima volta nel corso dell'anno solare sono tenuti, alla data di maturazione dei requisiti stessi, all'iscrizione immediata.
7. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, i soggetti sono tenuti a denunciare all'INAIL il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 1 o del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro i successivi trenta giorni.