(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)
1. Nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo di cui all'articolo 3 alle scadenze di cui all'articolo 4, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell'inadempimento, secondo i criteri di graduazione stabiliti dal Comitato amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l'Istituto assicuratore ritiene di dover effettuare.
2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n.493 non si applica la disposizione di cui al comma 1.