(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)
1. Il pagamento dei premi e degli eventuali accessori deve essere effettuato presso gli sportelli delle Agenzie postali, le banche indicate dall'INAIL e gli altri soggetti individuati dallo stesso Istituto. Costituisce prova dell’avvenuto pagamento e della data di esso l'attestazione di versamento. Per gli accrediti effettuati mediante postagiro o giroconto bancario, la data di pagamento è quella corrispondente al giorno della valuta riconosciuta all'INAIL dall'Ente esattore.