DMLPS 15.9.00 - articolo 4: Iscrizione

Articolo 4 - Iscrizione

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, salvo quanto stabilito all'articolo 7, sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante versamento del premio assicurativo con le modalità stabilite dall'Istituto assicuratore.

2. Per il primo anno di applicazione della norma, l'iscrizione ed il relativo versamento devono essere effettuati entro i trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge 3 dicembre 1999, n.493.

3. I soggetti che maturano i requisiti assicurativi successivamente al primo anno di applicazione della norma sono tenuti all'iscrizione ed al versamento del premio assicurativo alla data di maturazione dei requisiti stessi.

4. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di cui all'articolo 1.


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