DMLPS 15.9.00 - articolo 2: Oggetto dell’assicurazione

Articolo 2 - Oggetto dell’assicurazione

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)

1. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall’infortunio sia derivata una inabilitą permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento.

2. Si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni:

  1. conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attivitą finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;
  2. verificatisi all'interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali.

3. Sono esclusi dall'assicurazione :

  1. gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;
  2. gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico;
  3. gli infortuni derivanti da calamitą naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari;
  4. gli infortuni mortali.

articolo precedente // articolo successivo