DMLPS 15.9.00 - articolo 2: Oggetto dell’assicurazione
Articolo 2 - Oggetto
dell’assicurazione
(Decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)
1. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa
violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, a
condizione che dall’infortunio sia derivata una inabilitą permanente al
lavoro non inferiore al 33 per cento.
2. Si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito
domestico gli infortuni:
- conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attivitą finalizzate
alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell'ambiente
domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;
- verificatisi all'interno di immobile di civile abitazione ove dimora il
nucleo familiare dell'assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni
condominiali.
3. Sono esclusi dall'assicurazione :
- gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;
- gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico;
- gli infortuni derivanti da calamitą naturali, crollo degli immobili
derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari;
- gli infortuni mortali.
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