DMLPS 15.9.00 - articolo 1: Persone assicurate

Articolo 1 - Persone assicurate

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)

1. E' soggetto all'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico ciascun componente il nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti:

  1. abbia un'età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti; per le persone che raggiungono i 65 anni in corso di assicurazione, la stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio;
  2. svolga in ambito domestico attività in via esclusiva e cioè non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale;
  3. svolga, in ambito domestico in via non occasionale, attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;
  4. svolga le suddette attività senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito.

2. Ai fini del presente decreto ministeriale, per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.


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