DMS 8.6.01 - articolo 2

Articolo 2

(Decreto del Ministero della sanità, 8 giugno 2001)

1. Le regioni presenteranno le richieste di finanziamento dei progetti, contenuti nei rispettivi programmi, con le modalità e nei tempi previsti per l'attuazione del programma straordinario di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


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