(Decreto del Ministero della sanità, 8 giugno 2001)
1. Le regioni presenteranno le richieste di finanziamento dei progetti, contenuti nei rispettivi programmi, con le modalità e nei tempi previsti per l'attuazione del programma straordinario di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana