ordinanza MS 8.8.01 - artcolo 1

Articolo 1

(Ordinanza del Ministero della salute, 8 agosto 2001)

Per i motivi in premessa indicati l'efficacia dell'ordinanza 1° giugno 1999, relativa a disposizioni in materia di trapianti, importazioni ed esportazioni di organi e tessuti, è prorogata sino alla data di emanazione dei decreti ministeriali di cui ai precitati articoli 16, comma 1, e 19, comma 1, della legge n. 91 del 1999.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


premessa