(Decreto legislativo n° 517, 21 dicembre 1999)
1. Al sostegno economico-finanziario delle attivitą svolte dalle Aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Universitą sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attivitą correnti concorrono le Universitą con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell'articolo 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attivitą svolta secondo l'ammontare globale predefinito di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, previa definizione degli accordi di cui all'articolo 8-quinquies del medesimo decreto legislativo. Regioni ed universitą concorrono con propri finanziamenti all'attuazione di programmi di rilevante interesse per la regione e per l'universitą, definiti d'intesa.
2. Le aziende ospedaliere di riferimento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto, limitatamente all'attivitą direttamente svolta, sono classificate, previa verifica dell'adeguamento ai requisiti, nella fascia di presidi a pił elevata complessitą assistenziale; la regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attivitą assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. In attesa di procedere alla verifica da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei maggiori costi sostenuti per l'attivitą assistenziale dalle Aziende di cui all'articolo 2, la Regione riconosce alle aziende una remunerazione determinata sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri della sanitą e dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fino al predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti con il decreto interministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997.
3. Alle aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del presente decreto si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ove non derogato dal presente decreto.