Decreto legislativo 517/99 - articolo 6: Trattamento economico del personale universitario

Articolo 6 - Trattamento economico del personale universitario

(Decreto legislativo n° 517, 21 dicembre 1999)

1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attivitā istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'universitā:

  1. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilitā connesse ai diversi tipi di incarico;

  2. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attivitā assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonchč all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attivitā assistenziale, didattica e di ricerca.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruitā e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto č conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalitā di accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attivitā integrata, impegnati in attivitā didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.


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