(Decreto legislativo n° 517, 21 dicembre 1999)
1. I professori e i ricercatori
universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le
strutture di cui all'articolo 2 sono individuate con
apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il
rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la
regione e l'università relativi anche al collegamento della programmazione
della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo
stesso atto, è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori
universitari ai dipartimenti di cui all'articolo 3,
assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento
e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del dipartimento. I
protocolli d'intesa tra università e regione determinano, in caso di
conferimento di compiti didattici, l'attribuzione di funzioni assistenziali alle
figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo
6.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR Lazio
551/01, 557/01,
558/01, 559/01,
592/01, 717/01,
718/01, 719/01,
720/01, 721/01,
722/01, 723/01,
724/01, 725/01,
726/01, 727/01,
741/01, 742/01,
743/01, 744/01,
745/01, 746/01,
747/01, 748/01, 749/01, 750/01, 751/01, 752/01, 753/01, da
832 a 856, 11/02,
245/02, 254/02
, 389/02, 390/02
- questione di legittimità costituzionale:
ordinanza TAR Sicilia 504/02
- vedi ordinanza
della Corte costituzionale 28/2-19/3 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 11-22 aprile 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 20-23 maggio 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 19-23 maggio 2003, ordinanza
Corte Costituzionale 4-12 aprile 2005 - ndr)
2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1,
fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene
all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a
quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l'applicazione del presente
decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri della sanità e
dell'università, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, possono stabilire
specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di
ricerca. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario
risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori
e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca.
L'obbligo dell'esercizio dell'attività assistenziale per i professori e per i
ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli
12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal rettore,
previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con
l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale. Non è altrimenti consentito
al predetto personale recedere dall'attività assistenziale.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR Lazio
551/01, 557/01,
558/01, 559/01,
592/01, 717/01,
718/01, 719/01,
720/01, 721/01,
722/01, 723/01,
724/01, 725/01,
726/01, 727/01,
741/01, 742/01,
743/01, 744/01,
745/01, 746/01,
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832 a 856, 11/02
, 245/02, 254/02
, 389/02, 390/02
- questione di legittimità costituzionale:
ordinanza TAR Sicilia 504/02
- vedi ordinanza
della Corte costituzionale 28/2-19/3 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 11-22 aprile 2002 , ordinanza
Corte Costituzionale 20-23 maggio 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 19-23 maggio 2003, ordinanza
Corte Costituzionale 4-12 aprile 2005 - ndr)
3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei
confronti del personale di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni degli articoli
15, 15-bis, 15-ter,
15-quater, 15-quinquies,
15-sexies e 1-nonies,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR Lazio
551/01, 557/01,
558/01, 559/01,
592/01, 717/01,
718/01, 719/01,
720/01, 721/01,
722/01, 723/01,
724/01, 725/01,
726/01, 727/01,
741/01, 742/01,
743/01, 744/01,
745/01, 746/01,
747/01, 748/01, 749/01, 750/01, 751/01, 752/01, 753/01, da
832 a 856, 11/02
, 245/02, 254/02
, 389/02, 390/02
- questione di legittimità costituzionale:
ordinanza TAR Sicilia 504/02
- vedi ordinanza
della Corte costituzionale 28/2-19/3 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 11-22 aprile 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 20-23 maggio 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 19-23 maggio 2003, ordinanza
Corte Costituzionale 4-12 aprile 2005
- ndr)
4. Ai professori di prima fascia
ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura
semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida,
comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o
interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali,
didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche
ed assistenziali, nonchè al coordinamento delle attività sistematiche di
revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità
e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla
minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda
fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o
complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di
responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice. I
professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità
e di gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non
possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle disposizioni attuative
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, limitatamente alle scuole di specializzazione.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR Lazio
551/01, 557/01,
558/01, 559/01,
592/01, 717/01,
718/01, 719/01,
720/01, 721/01,
722/01, 723/01,
724/01, 725/01,
726/01, 727/01,
741/01, 742/01,
743/01, 744/01,
745/01, 746/01,
747/01, 748/01, 749/01, 750/01, 751/01, 752/01, 753/01, da
832 a 856, 11/02
, 245/02, 254/02
, 389/02, 390/02
- questione di legittimità costituzionale:
ordinanza TAR Sicilia 504/02
- vedi ordinanza
della Corte costituzionale 28/2-19/3 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 11-22 aprile 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 20-23 maggio 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 19-23 maggio 2003, ordinanza
Corte Costituzionale 4-12 aprile 2005
- ndr)
5. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori
universitari dell'incarico di direzione di una struttura, individuata come
complessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il
direttore di dipartimento. L'attribuzione è effettuata senza esperimento delle
procedure di cui all'articolo 15-ter,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo
restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. L'attestato di formazione manageriale
di cui all'articolo 15, comma 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
può essere sostituito da altro titolo dichiarato equipollente, con decreto dei
Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Fino alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde dal parere
del direttore di dipartimento.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR Lazio
551/01, 557/01,
558/01, 559/01,
592/01, 717/01,
718/01, 719/01,
720/01, 721/01,
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724/01, 725/01,
726/01, 727/01,
741/01, 742/01,
743/01, 744/01,
745/01, 746/01,
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832 a 856, 11/02
, 245/02, 254/02
, 389/02, 390/02
- questione di legittimità costituzionale:
ordinanza TAR Sicilia 504/02
- vedi ordinanza
della Corte costituzionale 28/2-19/3 2002, ordinanza
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Corte Costituzionale 20-23 maggio 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 19-23 maggio 2003, ordinanza
Corte Costituzionale 4-12 aprile 2005
- ndr)
6. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori
universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura
professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del responsabile
della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza
delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli
15, 15-bis e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR Lazio
551/01, 557/01,
558/01, 559/01,
592/01, 717/01,
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, 245/02, 254/02
, 389/02, 390/02
- questione di legittimità costituzionale:
ordinanza TAR Sicilia 504/02
- vedi ordinanza
della Corte costituzionale 28/2-19/3 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 11-22 aprile 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 20-23 maggio 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 19-23 maggio 2003, ordinanza
Corte Costituzionale 4-12 aprile 2005
- ndr)
7. I professori e i ricercatori universitari afferenti alla
facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di
attività assistenziale intramuraria i sensi dell'articolo
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere
a), b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo, di seguito
definita come attività assistenziale esclusiva, ovvero per l'esercizio di
attività libero professionale extramuraria. L'opzione per l'attività
assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori
e ai ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonchè dei
programmi di cui al comma 4.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR Lazio
551/01, 557/01,
558/01, 559/01,
592/01, 717/01,
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832 a 856, 11/02
, 245/02, 254/02
, 389/02, 390/02
- questione di legittimità costituzionale:
ordinanza TAR Sicilia 504/02
- vedi ordinanza
della Corte costituzionale 28/2-19/3 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 11-22 aprile 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 20-23 maggio 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 19-23 maggio 2003, ordinanza
Corte Costituzionale 4-12 aprile 2005
- ndr)
8. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i professori e i ricercatori universitari, in servizio alla predetta
data ovvero che saranno nominati in ruolo a seguito di procedure di reclutamento
indette prima della predetta data, esercitano o rinnovano l'opzione ai sensi e
per gli effetti di cui al comma 7. In assenza di comunicazione entro il termine,
si intende che abbia optato per l'attività assistenziale esclusiva.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR Lazio
551/01, 557/01,
558/01, 559/01,
592/01, 717/01,
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ordinanza TAR Sicilia 504/02
- vedi ordinanza
della Corte costituzionale 28/2-19/3 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 11-22 aprile 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 20-23 maggio 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 19-23 maggio 2003, ordinanza
Corte Costituzionale 4-12 aprile 2005
- ndr)
9. I professori e i ricercatori universitari che hanno optato
per l'attività libero professionale extramuraria possono modificare l'opzione
al 31 dicembre di ogni anno.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR Lazio
551/01, 557/01,
558/01, 559/01,
592/01, 717/01,
718/01, 719/01,
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, 389/02, 390/02
- questione di legittimità costituzionale:
ordinanza TAR Sicilia 504/02
- vedi ordinanza
della Corte costituzionale 28/2-19/3 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 11-22 aprile 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 20-23 maggio 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 19-23 maggio 2003, ordinanza
Corte Costituzionale 4-12 aprile 2005
- ndr)
10. I professori e i ricercatori universitari di cui al comma 8 che ha optato per l'attività assistenziale esclusiva possono modificare l'opzione solamente nei seguenti casi:
mutamento di stato giuridico per effetto della nomina in ruolo nelle fasce di professore associato e ordinario a seguito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge n. 210 del 1998;
mutamento del settore scientifico-disciplinare di inquadramento che comporti l'esercizio di una diversa attività assistenziale;
trasferimento da diverso ateneo di altra regione;
cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di cui agli
articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980, nonchè di cui all'articolo 17 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica, se di durata pari o superiore all'anno ed al comma 17 del
presente articolo.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR Lazio
551/01, 557/01,
558/01, 559/01,
592/01, 717/01,
718/01, 719/01,
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722/01, 723/01,
724/01, 725/01,
726/01, 727/01,
741/01, 742/01,
743/01, 744/01,
745/01, 746/01,
747/01, 748/01, 749/01, 750/01, 751/01, 752/01, 753/01, da
832 a 856, 11/02
, 245/02, 254/02
, 389/02, 390/02
- questione di legittimità costituzionale:
ordinanza TAR Sicilia 504/02
- vedi ordinanza
della Corte costituzionale 28/2-19/3 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 11-22 aprile 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 20-23 maggio 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 19-23 maggio 2003, ordinanza
Corte Costituzionale 4-12 aprile 2005 - ndr)
11. I professori e i ricercatori universitari che hanno
modificato l'opzione ai sensi del comma 10 cessa dall'attività assistenziale
ordinaria, salvo la facoltà di optare nuovamente per l'attività assistenziale
esclusiva. L'eventuale attività libero professionale non può comunque essere
svolta nelle strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Ad essi
si applicano le disposizioni di cui all'articolo
15-nonies, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni. Qualora i protocolli d'intesa di
cui al predetto articolo 15-nonies, comma 2, non siano stipulati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede
in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta
giorni, con decreti interministeriali dei Ministri della sanità e
dell'università, sentita la Conferenza Stato regioni.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR Lazio
551/01, 557/01,
558/01, 559/01,
592/01, 717/01,
718/01, 719/01,
720/01, 721/01,
722/01, 723/01,
724/01, 725/01,
726/01, 727/01,
741/01, 742/01,
743/01, 744/01,
745/01, 746/01,
747/01, 748/01, 749/01, 750/01, 751/01, 752/01, 753/01, da
832 a 856, 11/02
, 245/02, 254/02
, 389/02, 390/02
- questione di legittimità costituzionale:
ordinanza TAR Sicilia 504/02
- vedi ordinanza
della Corte costituzionale 28/2-19/3 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 11-22 aprile 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 20-23 maggio 2002, ordinanza
Corte Costituzionale 19-23 maggio 2003, ordinanza
Corte Costituzionale 4-12 aprile 2005 - ndr)
12. I professori e i ricercatori universitari nominati in ruolo
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva; gli interessati possono
optare per l'attività libero professionale extramuraria nei casi ed alle
condizioni di cui ai commi 10 e 11. Fino alla data di entrata in vigore della
legge di riordino dello stato giuridico universitario lo svolgimento di attività
libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo
svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito
ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
(questione di legittimità costituzionale: ordinanze TAR Lazio
859/01, da
34 a 38/02, 237/02,
da 238 a 244/02,
254/02, 255/02,
256/02, 257/02,
258/02 , 389/02,
390/02;
ordinanza Corte costituzionale 152/03,
ordinanza Corte
Costituzionale 19-23 maggio 2003, ordinanza
Corte Costituzionale 23 maggio - 4 giugno 2003 - ndr)
13. Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di struttura semplice o complessa nonchè quella di direzione dei programmi, attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il personale del servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell'atto aziendale di cui all'articolo 3. Sono, altresì, soggetti a valutazione i professori di prima fascia di cui all'ultimo periodo del comma 4. Nel caso di valutazione negativa nei confronti di professori o ricercatori universitari il direttore ne da comunicazione al rettore per i conseguenti provvedimenti.
14. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.
15. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per esigenze assistenziali cui non possono far fronte con l'organico funzionale di cui al comma 1, possono stipulare, nel limite del 2 per cento dell'organico, contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Detto personale è assoggettato alla disciplina sul rapporto esclusivo di cui all'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. E' fatto divieto all'università di assumere personale medico o sanitario laureato con compiti esclusivamente assistenziali.
16. I professori e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cessano dal servizio salvo che, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca siano collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Si applica il comma 11, terzo e quarto periodo, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.