Decreto legislativo 517/99 - articolo 4: Organi delle aziende

Articolo 4 - Organi delle aziende

(Decreto legislativo n° 517, 21 dicembre 1999)

1. Sono organi delle aziende di cui all'articolo 2:

  1. il direttore generale;

  2. il collegio sindacale;

  3. l'organo di indirizzo.

2. Il direttore generale č nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'universitā. Limitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione nelle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, il direttore generale č nominato dal rettore dell'universitā, acquisita l'intesa con la regione. I requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, sono quelli stabiliti nell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; ai direttori generali si applicano gli articoli, 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente decreto. I protocolli d'intesa tra regioni e universitā disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell'attivitā dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il Collegio č composto da cinque membri designati uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanitā, uno dal Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'universitā interessata.

4. L'organo di indirizzo, con riferimento ai dipartimenti ad attivitā integrata di cui all'articolo 3, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attivitā assistenziale dell'azienda con la programmazione didattica e scientifica delle universitā e di verificare la corretta attuazione della programmazione. La composizione dell'organo di indirizzo, nel numero massimo di cinque membri, č stabilita nei protocolli d'intesa tra regione e universitā. L'organo di indirizzo č presieduto da un presidente scelto all'interno del medesimo, nominato dalla regione d'intesa con il rettore. Durante il periodo transitorio, nelle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, il presidente č nominato dal rettore d'intesa con la regione. I componenti dell'organo di indirizzo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica 4 anni e possono essere confermati. č membro di diritto dell'organo di indirizzo il preside della facoltā di medicina e chirurgia. Non possono far parte dell'organo di indirizzo nč i dipendenti dell'Azienda, nč altri componenti della facoltā di medicina e chirurgia. Il presidente dell'organo di indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno. Il direttore generale partecipa ai lavori dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto.

5. Il collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni č composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attivitā integrata e dai direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 3, comma 7.

6. Agli organi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.


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