(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 29 maggio 2001)
1. Il datore di lavoro agricolo deve, nel termine di due giorni dalla data di acquisizione del certificato medico, dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.
2. Gli uffici ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
3. La denuncia deve indicare:
il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure d'igiene e prevenzione;
il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
4. La denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.
6. Nel caso d'infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio è obbligato a darne notizia, entro ventiquattro ore, all'autorità di pubblica sicurezza se l'infortunio è seguito da morte o da lesioni tali da doverne prevedere la morte o da una inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni.