DMLPS 29.5.01 - allegato: articolo 1

Allegato - Articolo 1

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 29 maggio 2001)

1. Il datore di lavoro agricolo è tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti lavoratori agricoli a tempo determinato, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

2. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione del certificato medico.

3. Se si tratta d'infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo o mezzo equipollente entro ventiquattro ore dall'infortunio.

4. Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

5. La denuncia dell'infortunio e il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

6. Nella denuncia debbono essere altresì indicate le ore lavorate e il salario percepito dall'assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio.

7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio, che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.

8. Qualora il lavoratore agricolo autonomo non provveda, nei termini che precedono, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni dell'art. 2.

9. Nel caso d'infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne notizia all'istituto assicuratore entro ventiquattro ore.


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