2) ASSISTENZA OSPEDALIERA
2a) Ospedali per acuti
L'assistenza ospedaliera, alla quale è demandata la cura dei pazienti oncologici, si realizza tramite le specialità che, nel loro insieme, definiscono l'oncologia clinica e precisamente l'oncologia medica, la radioterapia, la chirurgia. La terapia chirurgica dei tumori è di primaria importanza nel controllo della malattia neoplastica. Peraltro la complessità delle strategie terapeutiche richiede la massima integrazione fra la chirurgia e le altre discipline implicate nella terapia dei tumori maligni. Tale integrazione può realizzarsi anche favorendo, in strutture ospedaliere complesse, l'istituzione di chirurgie particolarmente dedicate al trattamento dei tumori maligni, quali le chirurgie oncologiche o le chirurgie ad orientamento oncologico.
Per quanto attiene gli interventi in campo diagnostico, di caratterizzazione biologica e stadiazione, di riabilitazione e palliazione, questi sono realizzati attraverso il contributo di ulteriori specialità, integrate con l'oncologia clinica in strutture complesse quali i Dipartimenti oncologici.
E' molto raccomandato che le prestazioni integrate di terapia oncologica siano erogate mediante attività clinico-assistenziali delle specialità di oncologia medica, di chirurgia e di radioterapia.(vedi allegato n° 2)
Con riferimento ai livelli uniformi, essenziali ed appropriati di assistenza ed all'articolazione organizzativa aziendale, prevista dal Decreto Legislativo 229, di cui agli articoli 3 comma 1-bis, 8 quater, 15 quinquies, 17 bis, le Regioni disciplinano, nell'ambito dei Piani oncologici regionali, l'organizzazione della rete dei servizi, tenuto conto delle articolazioni in ASL del territorio regionale, delle necessarie integrazioni delle specialità di oncologia, chirurgia, radioterapia, e dell'adeguato supporto di servizi, nonché dell'attivazione dell'organizzazione Dipartimentale.
E' fortemente raccomandata la realizzazione di un efficace ed organico coordinamento a livello regionale di tutta l'attività oncologica, per garantire qualità, omogeneità ed equità di intervento, per promuovere il collegamento funzionale tra strutture territoriali e strutture di ricovero, secondo il sistema di rete.
Considerate le differenti situazioni locali, fatta salva l'autonomia organizzativa e normativa delle singole Regioni, prevista dalle leggi vigenti, per quanto attiene l'assistenza ospedaliera si rimanda all'Allegato n ° 1 al presente documento, fermo restando che l'individuazione dei modelli organizzativi ivi indicati rappresenta per le Regioni un indirizzo orientativo da adattare alle proprie esigenze di programmazione sanitaria.