(Conferenza unificata, accordo 19 aprile 2001)
La Conferenza Unificata
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-Regioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
Vista la proposta trasmessa dal Ministero della sanità il 6 marzo 2001;
Considerato che il 4 aprile 2001, in sede tecnica i rappresentanti delle regioni hanno presentato un documento di osservazioni, proponendo di sancire un accordo sul documento in questione, e che tale proposta, condivisa dai rappresentanti delle autonomie locali, è stata accolta dai rappresentanti del Ministero della sanità;
Considerato altresì che in sede tecnica il 18 aprile 2001, sono state concordate ulteriori modifiche al documento, oggetto del presente accordo;
Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministro della sanità con nota del 19 aprile 2001 nella stesura definitiva;
Acquisito l'assenso del governo delle regioni e delle province autonome, dei comuni, delle province e delle comunità montane;
Sancisce l'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province i comuni e le comunità montane, sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.