DMS 26.1.01 - articolato - allegato 7: esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici

Articolato - Allegato 7 - Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici

(Decreto del Ministero della sanità, 26 gennaio 2001)

A) Validazione biologica

Ad ogni donazione il donatore deve essere sottoposto ai seguenti esami:

Nel caso in cui i campioni di sangue risultino positivi alla prova di verifica iniziale, si deve procedere alla ripetizione dell'esame tenendo conto dell'algoritmo di cui all'allegato n. 8.

Alla prima donazione il donatore deve essere sottoposto ai seguenti controlli immunoematologici:

  1. determinazione ABO, test diretto e indiretto;

  2. determinazione del fenotipo Rh completo;

  3. determinazione delle caratteristiche Kell;

  4. ricerca degli anticorpi irregolari anti-eritrocitari.

Su ogni unità raccolta successivamente debbono essere confermati il gruppo ABO e Rh nonchè la ricerca degli anticorpi irregolari nel caso di stimolazione immunologica del donatore.

Le indagini debbono essere effettuate con tecnica idonea e nel rispetto delle correnti leges artis (GLP), e per ogni procedura immunoematologica deve essere assicurato un accurato programma di controllo di qualità.

B) Esami per il donatore periodico

Il donatore periodico, oltre agli esami indicati al precedente punto A, ogni anno deve essere sottoposto ai seguenti esami: