DMS 25.1.01 - articolato - articolo 13: prove pretrasfusionali

Articolato - Articolo 13- Prove pretrasfusionali

(Decreto del Ministero della sanità, 25 gennaio 2001)

1. Prima della distribuzione di sangue e di preparati contenenti emazie presso la struttura trasfusionale debbono essere eseguite le indagini sottoindicate,volte ad accertare la compatibilità fra il donatore ed il ricevente:

  1. Esami sul sangue del donatore:

  2. Esami sul sangue del ricevente: 

    1. Determinazione del gruppo AB0 e del tipo Rh del ricevente nelle procedure non urgenti e ove le condizioni cliniche lo consentano.
      La determinazione del gruppo AB0/Rh del ricevente deve essere eseguita su apposito campione in un momento diverso da quello in cui la trasfusione viene richiesta; successivamente, in occasione dell'inoltro della richiesta dell'unità di globuli rossi da trasfondere, deve essere prelevato un secondo campione di sangue del ricevente da sottoporre ad un ulteriore controllo del gruppo AB0/Rh, distinto dal primo, limitato alla determinazione degli antigeni sulle emazie del ricevente.

    2. Ricerca di alloanticorpi irregolari antiemazie.
      La ricerca anzidetta, volta ad escludere la presenza di anticorpi irregolari di rilevanza clinica o trasfusionale, consente di omettere l'esecuzione delle prove di compatibilità tra i globuli rossi del donatore ed il siero o plasma del ricevente, purchè siano state attuate misure volte a garantire la sicurezza trasfusionale.

 Le predette prove di compatibilità debbono, invece, essere obbligatoriamente eseguite ogni qualvolta siano stati rilevati anticorpi irregolari anti emazie. Nel caso in cui non venga effettuata la ricerca sistematica di alloanticorpi irregolari sul ricevente, le prove di compatibilità tra globuli rossi del donatore e siero o plasma del ricevente sono obbligatorie quale test di routine da eseguirsi su ogni unità di sangue o di globuli rossi da trasfondere.

2. Tutti i campioni di sangue diretti alla tipizzazione eritrocitaria, alla ricerca di alloanticorpi irregolari, alla esecuzione delle prove di compatibilità, devono essere perfettamente identificabili e firmati dal responsabile del prelievo.


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