(Decreto del Ministero della sanità, 15 dicembre 1990)
(abrogato decorsi dodici mesi dalla data in cui acquista efficacia il DMS 07.03.22 - ndr)
Il medico che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di un caso di qualunque malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente.
Per le seguenti malattie infettive e diffusive la predetta autorità è tenuta a comunicare le informazioni secondo le seguenti modalità.
Classe 1a: Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perchè soggette al Regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse:
1) colera;
2) febbre gialla;
3) febbre ricorrente epidemica;
4) febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Ebola);
5) peste;
6) poliomielite;
7) tifo esantematico;
8) botulismo;
9) difterite;
10) influenza con isolamento virale;
11) rabbia;
12) tetano;
13) trichinosi.
Modalità di notifica
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
Presso ogni unità sanitaria locale deve essere sempre disponibile, nell'ambito del servizio di igiene pubblica, un medico appositamente incaricato di compilare il modello 15 e che dovrà recarsi, all'occorrenza, nel luogo in cui si trova il paziente per ottenere direttamente, senza intermediari, le notizie richieste nel modulo.
Il modello 15 e le istruzioni relative alla sua compilazione devono essere conformi al modello di seguito riprodotto (mod. 1).
Classe 2a: Malattie rilevanti perchè ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo:
14) blenorragia;
15) brucellosi;
16) diarree infettive non da salmonelle;
17) epatite virale A;
18) epatite virale B;
19) epatite virale NANB;
20) epatite virale non specificata;
21) febbre tifoide;
22) legionellosi;
23) leishmaniosi cutanea;
24) leishmaniosi viscerale;
25) leptospirosi;
26) listeriosi;
27) meningite ed encefalite acuta virale;
28) meningite meningococcica;
29) morbillo;
30) parotite;
31) pertosse;
32) rickettsiosi diversa da tifo esantematico;
33) rosolia;
34) salmonellosi non tifoidee;
35) scarlattina;
36) sifilide;
37) tularemia;
38) varicella.
Modalità di notifica.
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
Il modello 15, le istruzioni per la compilazione e il modello 16-bis devono essere conformi ai modelli di seguito riprodotti (mod. 2 e 3).
Classe 3a: Malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni:
39) AIDS;
40) lebbra;
41) malaria;
42) micobatteriosi non tubercolare;
43) tubercolosi.
Modalità di notifica.
Sono già previsti flussi informativi particolari e differenziati.
I flussi informativi, ove non sia disposto diversamente da provvedimenti particolari, devono avere in comune una parte della scheda di notifica che verrà inviata all'ISTAT (sezione A), analoga per tutte le malattie notificabili, con i dati anagrafici del soggetto e l'indicazione della malattia. La sezione B dei moduli sarà invece differenziata per raccogliere informazioni epidemiologiche pertinenti.
Per le modalità di notifica dell'AIDS si fa riferimento alle circolari del Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987) e 13 febbraio 1988, n. 14, nelle quali vengono riportate indicazioni che limitano il flusso informativo dal medico direttamente alla regione e al Ministero (C.O.A. presso I.S.S.).
Per la tubercolosi e le micobatteriosi non tubercolari il modello 15 deve essere conforme al modello riprodotto di seguito (mod. 4).
Alla regione devono essere inviati, da parte delle unità sanitarie locali, anche i dati aggregati mensilmente suddivisi per fasce di età e sesso.
Un riepilogo mensile per provincia, fascia di età e sesso deve essere inviato dalla regione al Ministero, I.S.S. e ISTAT per le vie ordinarie.
Per la malaria e la lebbra la sezione A del modello 15 e le modalità di notifica devono essere analoghe a quelle indicate per la tubercolosi, mentre per quanto riguarda la scheda epidemiologica si fa riferimento rispettivamente alla circolare del 28 novembre 1989, n. 32, e alla lettera circolare n. 507/G.4/3136 del 13 maggio 1983.
Classe 4a: Malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da parte del medico deve seguire la segnalazione dell'unità sanitaria locale solo quando si verificano focolai epidemici:
44) dermatofitosi (tigna);
45) infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare;
46) pediculosi;
47) scabbia.
Modalità di notifica.
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
Il modello 15, i criteri e le istruzioni relative alla sua compilazione devono essere conformi al modello di seguito riprodotto (mod. 5).
Classe 5a: Malattie infettive e diffusive notificate all'unità sanitaria locale e non comprese nelle classi precedenti, zoonosi indicate dal regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e non precedentemente menzionato.
Modalità della notifica.
Le unità sanitarie locali comunicheranno annualmente il riepilogo di tali malattie alla regione e questa al Ministero per le vie ordinarie. Ove tali malattie assumano le caratteristiche di focolaio epidemico, verranno segnalate con le modalità previste per la classe 4.
MODALITA' GENERALI DELLA NOTIFICA.
Si precisa che il medico è tenuto ad effettuare la notifica indicando la malattia sospetta o accertata, gli elementi identificativi del paziente, gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati, la data di comparsa della malattia.
I model!i in allegato devono essere invece compitati esclusivamente dai competenti servizi di igiene pubblica delle diverse unità sanitarie locali, attraverso la effettuazione delle inchieste epidemiologiche previste per legge.
Per ciascuna delle classi prima, seconda e quarta, è stato predisposto uno specifico modello 15; per la classe terza i modelli 15 di segnalazione sono stati modificati in modo pertinente alla documentazione richiesta per ogni singola patologia inclusa; per la classe quinta è stato predisposto un modello 16 riepilogativo.
Per tutti i casi notificati in unità sanitarie locali diverse da quella di residenza del paziente, questa dovrà trasmettere la notifica in tempi brevi all'unità sanitaria locale di residenza del malato, la quale dovrà eseguire le opportune inchieste epidemiologiche ed attuare i provvedimenti necessari.
La compilazione del modello 15 va eseguita anche nei casi venuti a morte prima della notifica.
In ogni regione dovrà essere previsto un modulo di segnalazione da parte del medico che diagnostica il caso, contenente i dati prima precisati di spettanza del medico stesso, rispondente a criteri di uniformità e semplicità, tali da garantire una corretta rilevazione dei dati.
Il sistema informativo per le malattie infettive e diffusive, anche per quelle previste dai regolamenti locali di igiene, deve assicurare un flusso informativo integrato tra i vari servizi responsabili e specificamente interessati. Tale sistema sarà integrato con il sistema informativo nazionale.