DPR 20.1.01 - articolo 10: compiti del comitato scientifico
Articolo 10 - Compiti del comitato
scientifico
(abrogato dall'articolo
8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 106/12 - ndr)
(Decreto del Presidente
della Repubblica n°70, 20 gennaio 2001)
1. Il Comitato scientifico:
- esprime parere su tutte le convenzioni e progetti di ricerca con
istituzioni, enti e organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che
privati;
- svolge attività di consulenza in ordine ai piani e programmi di attività
che il Presidente e il Consiglio di amministrazione ritengono di trasmettere;
- esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le
borse di studio;
- esprime annualmente pareri obbligatori sull'attività delle strutture
tecniche nelle quali è articolato l'I.S.S. sulla base di criteri che il
Comitato determina all'inizio dell'insediamento e che può mutare per motivate
considerazioni;
- esprime parere sulla parte concernente la ricerca del piano triennale di
attività;
- esprime parere sui regolamenti relativi alla costituzione delle strutture
organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto;
- esprime altresì parere su ogni altro argomento che il presidente
ritenga di sottoporgli.
2. Il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi e tutte le volte che il
Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritenga necessario.
3. L'ordinamento interno del Comitato scientifico sarà disciplinato con
regolamento interno.
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