DPR 20.1.01 - articolo 10: compiti del comitato scientifico

Articolo 10 - Compiti del comitato scientifico

(abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 106/12 - ndr)

(Decreto del Presidente della Repubblica n°70, 20 gennaio 2001)

1. Il Comitato scientifico:

  1. esprime parere su tutte le convenzioni e progetti di ricerca con istituzioni, enti e organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
  2. svolge attività di consulenza in ordine ai piani e programmi di attività che il Presidente e il Consiglio di amministrazione ritengono di trasmettere;
  3. esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;
  4. esprime annualmente pareri obbligatori sull'attività delle strutture tecniche nelle quali è articolato l'I.S.S. sulla base di criteri che il Comitato determina all'inizio dell'insediamento e che può mutare per motivate considerazioni;
  5. esprime parere sulla parte concernente la ricerca del piano triennale di attività;
  6. esprime parere sui regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto;
  7. esprime altresì parere su ogni altro argomento che il presidente ritenga di sottoporgli.

2. Il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritenga necessario.

3. L'ordinamento interno del Comitato scientifico sarà disciplinato con regolamento interno.


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