(abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 106/12 - ndr)
(Decreto del Presidente della Repubblica n°70, 20 gennaio 2001)
1. I1 Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della sanità è composto dal Presidente e da otto componenti così individuati:
2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
(vedi modifica introdotta dal
DPR 14/11, articolo 1,
comma 1- ndr)
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione.
5. Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico è gratuito.
6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.