DPR 20.1.01 - articolo 6: consiglio di amministrazione

Articolo 6 - Consiglio di amministrazione

(abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 106/12 - ndr)

(Decreto del Presidente della Repubblica n°70, 20 gennaio 2001)

1. I1 Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della sanità è composto dal Presidente e da otto componenti così individuati:

  1. tre esperti designati dal Ministro della sanità;
  2. tre esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;
  3. un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
  4. un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;
  5. esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.

2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
(vedi modifica introdotta dal DPR 14/11, articolo 1, comma 1- ndr)

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione.

5. Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico è gratuito.

6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.


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