Legge 52/01 - articolo 4: donazione di midollo osseo

Articolo 4 - Donazione di midollo osseo

(Legge n°52, 6 marzo 2001)

1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.

3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
(Abrogato dall'art. 183, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 196/03 - ndr)


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