Legge 52/01 - articolo 2: registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo

Articolo 2 - Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo

(Legge n°52, 6 marzo 2001)

1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito denominato "Registro nazionale", giā istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, presso cui ha sede, č riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.

2. Il Registro nazionale coordina le attivitā dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.

3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.


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