ARAN 21.12.00 - articolo 8: integrazioni e interpretazioni autentiche

Articolo 8 - Integrazioni e interpretazioni autentiche

(ARAN - integrativo del CCN 98-01 dell'area della dirigenza medica e veterinaria)

1. Le parti convengono che ai fini di una corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, i sottonotati articoli vadano così integrati o modificati:

a) all'art. 18, comma 7, al terzo periodo le parole «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «dei commi 1, 2 e 4»;

b) all'art. 38, comma 5, dopo l'ultimo periodo va aggiunto il seguente: «tale ultima clausola - eccetto la verifica - si applica anche ai dirigenti già di II livello ad incarico quinquennale all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/1999, che abbiano assunto un incarico di struttura complessa dopo il 1° agosto 1999, in azienda diversa da quella di provenienza.»;

c) il comma 11 dell'art. 39 è così sostituito:
«11. per i dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni alla data del 5 dicembre 1996 e per quelli assunti successivamente a tale data la retribuzione di posizione minima contrattuale, di cui alla tabella allegato 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997, corrisponde ai seguenti valori fatti salvi i casi di conferimento di incarico di maggior valore da parte dell'azienda superato il periodo di prova ovvero di raggiungimento del quinquennio entro l'8 giugno 2000, in applicazione dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 (disapplicato dal presente contratto) ovvero per applicazione congiunta di entrambi i casi prospettati:

Meno di cinque anni Al raggiungimento dei cinque anni in applicazione art. 117, decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1997 sino all'8 giugno 2000 e fatti salvi i casi di rideterminazione aziendale
Componente fissa L. 422.000 L. 2.000.000
Componente variabile L. 371.000 L. 371.000

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 11-bis:
«11-bis. Per i dirigenti che abbiano raggiunto il quinquennio
dopo l'8 giugno o che non versino nell'ipotesi di rideterminazione della retribuzione di posizione da parte dell'azienda, questa rimane fissata nel suo valore minimo nelle misure previste dal comma 11, sino alla realizzazione dell'equiparazione di cui all'art. 41 cui si provvederà con il contratto collettivo nazionale di lavoro del secondo biennio economico 2000- 2001.»;

d) nel comma 9 dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, relativo al secondo biennio economico 2000-2001, al termine del primo periodo, dopo le parole «al comma 3» e prima del punto vanno aggiunte le seguenti parole «valutata alla data del 31 dicembre 1999. Per i successivi passaggi si applica il comma 5».


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