ARAN 21.12.00 - articolo 5 - utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei dirigenti

Articolo 5 - Utilizzo dei risparmi derivanti dall'impegno ridotto dei dirigenti

(ARAN - integrativo del CCN 98-01 dell'area della dirigenza medica e veterinaria)

1. L'utilizzo dei risparmi derivanti dall'accesso dei dirigenti al regime di impegno ridotto per le voci indicate nell'art. 4, comma 6, avviene con le modalità previste dall'art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del personale viene accreditata al fondo di cui all'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. Le quote di retribuzione di posizione ridotte in conseguenza dell'accesso all'impegno ridotto ai sensi dell'art. 4, comma 7, rimangono nel fondo previsto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 e sono utilizzate a consuntivo anche con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

2. La contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, tenendo prioritariamente conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell'unità operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto.


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