ARAN 21.12.00 - articolo 2 - accesso al regime di impegno ridotto

Articolo 2 - Accesso al regime di impegno ridotto

(ARAN - integrativo del CCN 98-01 dell'area della dirigenza medica e veterinaria)

1. Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere l'accesso ad un regime di impegno orario ridotto.

2. In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età, ai parenti di cui agli articoli 89 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 2000 , emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000.

3. L'accesso al regime di impegno ridotto anche per quanto attiene la decorrenza è concordato dall'azienda con il dirigente interessato, con le procedure di cui all'art. 13, comma 12, del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell'avvenuto accesso all'impegno ridotto.

4. L'azienda ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al presente contratto in atto vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all'unità e va ripartita dall'azienda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto - di norma - tra le varie discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000.

5. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza:

6. In prima applicazione della disciplina di cui al presente contratto le domande per l'accesso all'impegno ridotto possono essere presentate nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del comma 4.


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