(Decreto del Ministero della Salute, 4 ottobre 2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 30 dicembre 2006, con il quale vengono fissati valori massimi ammissibili per i parametri arsenico, fluoro, vanadio e selenio, entro i quali la regione Lazio può stabilire deroghe per i comuni per i quali era stata fatta esplicita richiesta;
Viste le motivate richieste della regione Lazio del 1° agosto 2007 circa la necessità di integrazione dei territori già oggetto di deroga, con il comune di S. Oreste (Roma) per il solo parametro arsenico, e, per il parametro trialometani, dei territori dei comuni di Santa Marinella e Civitavecchia approvvigionati con acqua proveniente dal fiume Mignone;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal consiglio superiore di sanità nelle sedute del 18 novembre 2003, 6 luglio 2005, 29 settembre 2005 e 13 dicembre 2005;
Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;
Decreta: