DMS 10.07.07 - articolo 2

 

Articolo 2

(Decreto del Ministero della salute, 10 luglio 2007)

 

In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto dei precedenti provvedimenti, sono autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica esclusivamente i Centri vaccinali riportati di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti.

Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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