(Decreto del Ministero della salute, 23 aprile 2007)
1. Gli importi di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuiti nel triennio, secondo l'allegata tabella A.
2. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è consentito alle regioni secondo tempi, modalità e condizioni specificamente definite per ciascuna di esse nell'accordo stipulato a norma dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del relativo piano di rientro.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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