(Deliberazione della Camera dei Deputati, 25 luglio 2007)
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, commi 3 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca pių grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonchč la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali č stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'art. 326 del codice penale.