Deliberazione Camera Deputati 25.07.07 - articolo 5: Obbligo del segreto

 

Articolo 5 - Obbligo del segreto

(Deliberazione della Camera dei Deputati, 25 luglio 2007)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, commi 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca pių grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonchč la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali č stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'art. 326 del codice penale.


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