(Decreto del Ministero della salute, 3 luglio 2007)
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. La Regione entro il 30 settembre 2007 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.