(Decreto del Ministero della salute, 3 luglio 2007)
1. Per il parametro fluoro la Regione Campania può stabilire fino al 31 dicembre 2007 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5 mg/l per i comuni, o parte di essi, di Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S. Anastasia, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Volla, e Nola.
2. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.
3. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
4. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.
5. Le deroghe al valore del parametro fluoro possono essere concesse dalla Regione Campania a condizione che in tutte le zone interessate:
siano state informate le Autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi;
sia avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;
venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.