(Decreto del Ministero della salute, 18 aprile 2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 1 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219: "Nuova disciplina delle attivitą trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", che all'art. 1, comma 2, lettera c), prevede per il raggiungimento delle finalitą della medesima, che siano regolate le attivitą delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonchč delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
Vista la succitata legge 21 ottobre 2005, n. 219, in particolare l'art. 7, comma 3 che demanda al Ministro della salute la fissazione delle indicazioni relative alle finalitą statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991 "Indicazioni sulle finalitą statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue";
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;
Sentita la Consulta permanente per il sistema trasfusionale nella riunione del 24 gennaio 2007;
Decreta: