DMS 18.04.07 - articolo 5

 

Articolo 5

(Decreto del Ministero della salute, 18 aprile 2007)

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue e le associazioni e le federazioni delle donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute ad adeguare, ove necessario, il proprio statuto alle indicazioni del presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; da quella data cesserà l'efficacia del decreto ministeriale 7 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 giugno 1991, n. 148, citato in premessa.


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