DMS 18.04.07 - articolo 4

 

Articolo 4

(Decreto del Ministero della salute, 18 aprile 2007)

1. Le indicazioni sulle finalità statutarie di cui al presente decreto si applicano anche alle Associazioni e Federazioni di donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale.

2. Le associazioni e federazioni di donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, perseguono lo scopo della promozione dell'informazione e sensibilizzazione della popolazione, volta a favorire il dono del sangue da cordone ombelicale per fini terapeutici, in relazione al perseguimento delle necessità nazionali e internazionali.


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