(Decreto del Ministero della salute, 18 aprile 2007)
1. Le indicazioni sulle finalità statutarie di cui al presente decreto si applicano anche alle Associazioni e Federazioni di donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale.
2. Le associazioni e federazioni di donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, perseguono lo scopo della promozione dell'informazione e sensibilizzazione della popolazione, volta a favorire il dono del sangue da cordone ombelicale per fini terapeutici, in relazione al perseguimento delle necessità nazionali e internazionali.