(Decreto del Ministero della salute, 18 aprile 2007)
1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue possono concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i piani sanitari delle rispettive regioni, mediante convenzioni da stipulare con le medesime in conformitā allo schema tipo previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 219/2005.
2. La stipula delle convenzioni di cui al comma 1 č condizionata alla verifica della conformitā degli statuti delle associazioni e federazioni contraenti alle indicazioni del presente decreto.