DMS 18.04.07 - articolo 2

 

Articolo 2

(Decreto del Ministero della salute, 18 aprile 2007)

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale perseguono i seguenti scopi:

a) promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche e della educazione alla salute nella popolazione nel suo insieme, con interventi a livello nazionale, regionale e locale;

b) promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;

c) offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;

d) adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue ed emocomponenti come stabilito nella legge 21 ottobre 2005, n. 219 e secondo le direttive e raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.


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