(Decreto del Ministero della salute, 18 aprile 2007)
1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale perseguono i seguenti scopi:
a) promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche e della educazione alla salute nella popolazione nel suo insieme, con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
b) promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;
c) offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
d) adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue ed emocomponenti come stabilito nella legge 21 ottobre 2005, n. 219 e secondo le direttive e raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.