DMS 18.04.07 - articolo 1

 

Articolo 1

(Decreto del Ministero della salute, 18 aprile 2007)

1. Rientrano fra le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:

a) si ispirano, nei rispettivi statuti, ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

b) sono costituite da donatori e donatrici volontari o da persone che gią lo siano state;

c) improntano l'organizzazione e la struttura degli organi associativi al principio democratico.

2. A tal fine gli atti istitutivi e regolamentari delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori volontari di sangue debbono essere improntati alla pił ampia partecipazione dei loro aderenti ed a criteri democratici di gestione dell'ordinamento interno, con particolare riferimento alle modalitą di elezione delle cariche sociali.


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