(Decreto del Ministero della salute, 18 aprile 2007)
1. Rientrano fra le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:
a) si ispirano, nei rispettivi statuti, ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
b) sono costituite da donatori e donatrici volontari o da persone che gią lo siano state;
c) improntano l'organizzazione e la struttura degli organi associativi al principio democratico.
2. A tal fine gli atti istitutivi e regolamentari delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori volontari di sangue debbono essere improntati alla pił ampia partecipazione dei loro aderenti ed a criteri democratici di gestione dell'ordinamento interno, con particolare riferimento alle modalitą di elezione delle cariche sociali.