(Decreto dell'Istituto Superiore di Sanità, 8 maggio 2007)
"Capo II - Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato
Titolo I - NORME COMUNI ALLE DIVERSE PROCEDURE CONCORSUALI
All'art. 5 si aggiunge il seguente comma:
"6. Nei concorsi per ricercatore, collaboratore tecnico enti di ricerca e operatore tecnico, al fine di valorizzare le professionalità tecnico-scientifiche, il consiglio di amministrazione stabilisce il punteggio massimo da attribuire ai titoli di merito ed alle previste prove d'esame, determinando altresì la relativa proporzione tra i titoli e le prove d'esame. Sono conseguentemente abrogati l'art. 13, comma 7, l'art. 18, comma 8, e l'art. 23, comma 6, del presente decreto del presidente dell'Istituto 3 ottobre 2002.".
Dopo l'art. 6 si aggiunge il seguente articolo:
"Art. 6-bis. - Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni dei concorsi a tempo indeterminato per i profili dell'Istituto possono essere presiedute da personale appartenente all'Istituto medesimo di livello e professionalità pari a quelli richiesti negli articoli seguenti che disciplinano le singole commissioni".
Capo V - Borse di studio
All'art. 30 è aggiunto il comma 9:
" 9. Tra i componenti delle commissioni esaminatrici per le borse di studio finanziate da risorse derivanti da convenzioni anche esterne all'Istituto superiore di sanità viene nominato il responsabile scientifico della ricerca a cui si riferisce la borsa;".