(Decreto del Ministero della salute, 22 febbraio 2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 279 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede, che lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, autorizzando a tal fine, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006;
Visto che lo stesso comma dispone la subordinazione della erogazione del suddetto importo da parte dello Stato all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni;
Visto che il successivo comma 280 stabilisce la ripartizione del concorso di cui al comma 279, tra tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, subordinando l'accesso a tali risorse all'espressione, entro il 31 marzo 2006, dell'intesa sullo schema di Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ed alla stipula, entro la medesima data, della prevista Intesa sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa ;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Ritenuto che per definire i criteri con i quali procedere alla ripartizione tra le regioni si debbano escludere quelle a statuto speciale che per legge finanziano la spesa sanitaria senza alcun concorso dello Stato;
Tenuto conto dell'espresso riferimento contenuto nella norma di che trattasi, per i criteri di ripartizione, al ripiano dei disavanzi e all'insieme delle regioni sulla base del numero dei residenti;
Ritenuto di rinviare alle risultanze del tavolo di verifica degli adempimenti la subordinazione prevista dal comma 281 sul raggiungimento o superamento della soglia del 5% del disavanzo medio del quinquennio 2001-2005 ovvero sul raggiungimento o superamento, nell'anno 2005, della soglia del 200 per cento dell'incremento dell'eventuale disavanzo per l'anno 2005 rispetto all'eventuale disavanzo per l'anno 2001;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nella seduta del 28 marzo 2006;
Vista, altresì, l'Intesa sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, stipulata nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 28 marzo 2006;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 marzo 2006 (rep. Atti n. 2554) espressa su uno schema di decreto conforme al presente documento;
Rilevato che il decreto, già firmato in data 26 ottobre, in relazione a quanto sopra, non è stato ancora rimesso alla registrazione della Corte dei conti;
Considerato che in data 9 novembre 2006, con propria nota, il Presidente della Conferenza delle Regioni ha formulato una proposta per modificare la tabella «A» allegata allo schema di decreto che aveva già conseguito l'intesa del quale costituiva parte integrante, relativamente ai soli importi riferiti alle regioni Liguria ed Emilia Romagna, concepita in maniera che sulla base di un protocollo d'intesa tra le stesse, le risorse attribuite alla Liguria vengono tutte devolute alla Emilia Romagna;
Atteso che su proposta delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano è stata sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la tabella modificata come sopra riportato e che sulla stessa è stata manifestata intesa nella seduta del 16 novembre 2006;
Considerato che l'intesa espressa dalla Conferenza in data 16 novembre 2006 (rep. Atti n 2670) è stata resa anche con riferimento allo schema di decreto da predisporsi al fine di recepire la nuova tabella «A» allegata allo stesso;
Decreta: