CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, ACCORDO 29
MARZO 2007
(Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16.04.07,
pag. 21)
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al Piano nazionale alcol e salute. (Rep. atti n. 68/CSR)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 29 marzo 2007:
visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
vista la legge 30 marzo 2001, n. 125 «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati» la quale prevede una serie di adempimenti finalizzati alla prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcolcodipendenti, di competenza sia delle amministrazioni centrali sia delle regioni e delle province autonome;
vista la prima stesura della proposta di Piano nazionale in oggetto, pervenuta dal Ministero della salute con nota del 6 dicembre 2004 ed esaminata in sede tecnica il 13 dicembre 2004;
considerato che la regione Toscana, coordinatrice della commissione salute, con nota del 2 settembre 2005, ha formalizzato le modifiche apportate dal coordinamento tecnico delle regioni alla proposta di Piano Nazionale;
considerato che la predetta proposta di Piano è stata esaminata dalla Consulta nazionale sull'alcol e i problemi correlati, presso il Ministero delle politiche sociali, nella seduta del 12 dicembre 2005;
vista la nota in data 8 novembre 2006, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova stesura dello schema di Piano nazionale alcol e salute, che recepisce le osservazioni delle regioni e della Consulta nazionale alcol;
considerato che nel corso della riunione tecnica del 20 novembre 2006, le regioni hanno presentato un documento concernente osservazioni sullo schema in esame;
vista la nota in data 6 dicembre 2006, con la quale il Ministero della salute, a seguito delle osservazioni formulate dalle regioni nel citato incontro tecnico del 20 novembre 2006, ha trasmesso una nuova stesura dello schema di accordo di cui trattasi che contempla un'insieme di strategie e azioni di prevenzione e di contenimento del danno alcolcorrelato, da realizzarsi in collaborazione tra Stato e regioni e province autonome, finalizzate alla puntuale attuazione della predetta legge 30 marzo 2001, n. 125;
considerato che la regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, con nota del 29 gennaio 2007, ha comunicato il parere favorevole ed ha chiesto di espungere la parte relativa al «Regime transitorio»;
vista la nota in data 5 febbraio 2007, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva stesura della proposta di accordo che recepisce quanto da ultimo richiesto dalle regioni;
considerato che, su quest'ultimo testo, la regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, con nota del 2 marzo u.s., ha comunicato il parere tecnico favorevole;
acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Sancisce accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati.