(Decreto del Ministero della salute, 20 febbraio 2007)
1. A partire dal 1° agosto 2007, i dispositivi medici per la prima volta commercializzati in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'esclusione di quelli di cui all'art. 4, non possono essere acquistati, utilizzati o dispensati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale se privi del numero identificativo di cui all'art. 3 e non pubblicati nel Repertorio.
2. A partire dal 1° gennaio 2009, anche i dispositivi medici per la
prima volta commercializzati in Italia precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con l'esclusione di quelli di
cui all'art. 4, non possono essere acquistati, utilizzati o
dispensati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale se privi del
numero identificativo di cui all'art. 3 e non pubblicati nel
Repertorio.
(vedi ordinanza
MLSPS del 23.12.08; del
29.04.09
e del 21.12.09 - ndr)