DMS 30.12.06* - articolo 2

 

Articolo 2

(Decreto del Ministero della salute, 30 dicembre 2006)

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1 nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento.


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