(Decreto del Ministero della salute, 30 dicembre 2006)
1. La regione Sardegna può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al comune per il quale è stata fatta esplicita richiesta, per il parametro vanadio, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 160 µg/l.
2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2007.
3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Sardegna, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2007, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della eventuale nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.
4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.